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LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI
ENERGIA ELETTRICA
Riferimenti normativi
Enti di riferimento
Soggetti interessati nelle diverse fasi di apertura del mercato (clienti idonei)
Clienti Industriali, artigianali, commerciali e di servizi ed in genere tutti i consumatori non domestici anche in forma di consorzi o società consortili
1° fase
Dal 1 aprile 1999 sono clienti idonei i soggetti che hanno utilizzato nell'anno precedente almeno 30 milioni di Kwh/anno , comprensivi dell'eventuale quota autoprodotta
Tale soglia vale anche per consorzi e società consortili di imprese situate nel medesimo comune o in comuni contigui (comprese aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, ad esempio i Distretti Industriali). In questo caso ogni impresa consorziata deve avere consumato almeno 2 milioni di Kwh/anno
2° fase
Dal 1 gennaio 2000 la soglia dei consumi, relativi all'anno precedente, scende a 20 milioni di Kwh/anno per i clienti idonei e ad 1 milione di Kwh/anno per i singoli consorziati
3° fase
Dal 1 gennaio 2002 le soglia per i clienti idonei scende a 9 milioni di Kwh/anno, mentre rimane invariata quella per i singoli consorziati
4° fase
Dal 1 maggio 2003 è cliente idoneo qualunque soggetto che consuma almeno 100.000 Kwh/anno
L'Unione Europea ha inoltre approvato in data 4 giugno 2003 un pacchetto normativo che prevede:
Adempimenti
L'utilizzatore finale, sia singolo che consortile, deve autocertificare la propria qualifica di cliente idoneo all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas secondo le modalità previste dalla delibera della stessa Autorità n.91/99. Se nel corso dell'anno precedente ha consumato più di 100.000 Kwh è sufficiente accedere al sito dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per procedere all'autocertificazione dei consumi che dovrà essere presentata al nuovo fornitore.
Qualità del servizio
GAS METANO
Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 pubblicato sulla GU n. 142 del 20 giugno 2000
Enti di riferimento
Soggetti interessati
Fino al 31 dicembre 2002 tutti i clienti finali del gas (esclusi quelli con elevati consumi annui, come industrie e altri grandi consumatori) erano obbligati a comprare il gas dal fornitore locale, senza poterlo cambiare.
A partire dal 1° gennaio 2003 tutti i consumatori (famiglie, condomini, aziende, servizi,…) sono liberi di scegliersi il proprio fornitore.